FAQ
(Risposte alle domande più frequenti) |
Ultimo aggiornamento della pagina
13/3/10
No, il D.M. 382/98 dice esplicitamente
che la persona individuata dal DS deve essere consenziente; il DS, se
non trova nessuno all'interno della propria scuola, ha diverse altre
opzioni, indicate dallo stesso decreto e dalla C.M. 119/99, oltre naturalmente
a potersi sempre autonominare RSPP (se ha meno di 200 dipendenti, allievi
esclusi)
La differenza è notevole. Gli
addetti alle emergenze sono le persone che, all'interno della scuola,
sono state nominate dal DS incaricati di Primo Soccorso o addetti alla
lotta antincendio e alla prevenzione incendi (la C.M. 119/99 le chiama
genericamente "figure sensibili"); sono stati nominati perciò
per occuparsi esclusivamente degli aspetti operativi delle emergenze.
Gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono invece
quelle persone (a volte poche o nessuna) che il DS ha individuato per
coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
nello svolgimento di tutte le incombenze che riguardano il Servizio,
dalla valutazione dei rischi alla stesura e aggiornamento del Documento,
dall'organizzazione delle emergenze alla formazione ed informazione
dei lavoratori a tutte le attività connesse alla gestione della
sicurezza.
Se una persona viene nominata per la
prima volta dal DS quale RSPP, deve obbligatoriamente frequentare un
corso di 76 ore (questo per la Scuola e la Pubblica Amministrazione
in genere), suddiviso in 3 moduli: il modulo A, di 28 ore, è
di carattere generale, il modulo B, di 24 ore, è specifico per
la Scuola e la PA, il modulo C, sempre di 24 ore, è ancora di
carattere generale ma riguarda soprattutto gli aspetti gestionali e
organizzativi. Ogni modulo prevede delle verifiche d'apprendimento e
deve essere frequentato per almeno il 90% delle ore previste. Se una
persona nominata quale RSPP ha invece un'esperienza pregressa pluriennale
oppure dei titoli di studio specifici, ha diritto a delle riduzioni
del percorso formativo, diversificate in base ai crediti che possiede.
In ogni caso, comunque, deve frequentare almeno il modulo C, di 24 ore
(per ulteriori informazioni si veda anche lo schema
riassuntivo [Vedi] rintracciabile in questo stesso sito).
Il RSPP esterno (per intendersi, il
consulente libero professionista) deve effettuare autonomamente e a
proprie spese la formazione prevista dal D.Lgs. 195/03 e del successivo
accordo Governo-Regioni del 26 gennaio 2006. Unico adempimento in capo
al DS che intende nominarlo per la propria scuola è quello di
assicurarsi che questi abbia frequentato e superato il modulo B per
il gruppo ATECO n. 8 (Scuola e PA) oppure che, entro il 14 febbraio
2008, abbia seguito almeno 8 ore di aggiornamento relativamente allo
stesso modulo.
Se una persona viene nominata per la
prima volta dal DS quale ASPP, deve obbligatoriamente frequentare un
corso di 52 ore (questo per la Scuola e la Pubblica Amministrazione
in genere), suddiviso in 2 moduli: il modulo A, di 28 ore, è
di carattere generale, il modulo B, di 24 ore, è specifico per
la Scuola e la PA. Ogni modulo prevede delle verifiche d'apprendimento
e deve essere frequentato per almeno il 90% delle ore previste. Se una
persona nominata quale ASPP ha invece un'esperienza pregressa pluriennale
oppure dei titoli di studio specifici, ha diritto a delle riduzioni
del percorso formativo, diversificate in base ai crediti che possiede
(per ulteriori informazioni si veda anche lo schema
riassuntivo [Vedi] rintracciabile in questo stesso sito).
La normativa non stabilisce in modo
preciso il numero dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il D.Lgs. 626/94 (art. 8) parla genericamente di "una o più
persone, in numero sufficiente", si intende a svolgere quanto richiesto
dal successivo art. 9 e, soprattutto, in relazione alle caratteristiche,
alla complessità, alle dimensioni e alle attività dell'azienda.
Il concetto è facilmente traducibile per l'ambito scolastico.
Normalmente si suggerisce che, nel comporre il SPP, il DS tenga conto
delle competenze necessarie (tecniche, organizzativo-procedurali, metodologico-didattiche,
informatiche) e/o dei ruoli istituzionali utili (direttivi, di coordinamento,
amministrativi, tecnici). Tuttavia bisogna anche fare i conti con altri
vincoli (la formazione necessaria, le risorse finanziarie, ecc.), che
spesso impongono scelte più semplici ed economiche, anche se
a volte meno efficaci. A parere ed esperienza di chi scrive, comunque,
mentre per una scuola di piccole dimensioni (una primaria con pochi
plessi o una secondaria di primo grado) possono essere sufficienti una
o due persone, in un istituto complesso (una primaria con tanti plessi,
un comprensivo o una scuola superiore, specie se ad indirizzo tecnico
o professionale) sarebbe sicuramente auspicabile poter arrivare anche
a 4 o 5 persone.
No, il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione è unico per ogni istituzione scolastica
(come del resto per ogni azienda o unità produttiva) perché
unico è il Servizio di Prevenzione e Protezione che il DS deve
organizzare all'interno della propria scuola. Comunque, se l'istituzione
scolastica è composta di diverse sedi o plessi (distanti tra
loro), ha senz'altro senso porsi l'obiettivo di avere un referente per
la sicurezza in ogni plesso, referente che potrebbe essere inquadrato
o come vero e proprio Addetto del SPP oppure come collaboratore del
Servizio, senza tuttavia farne parte. Questa seconda soluzione, che
appare più agile e meno impegnativa (si ricordi che gli Addetti
del SPP devono essere formati), va comunque adottata con tutte le cautele
del caso, perché anche ai referenti di sede o di plesso (figure
non previste da alcuna normativa, men che meno scolastica) deve essere
garantito un minimo di competenze sulla sicurezza (che non è
detto che abbiano).
In base al D.M. 388/03, le scuole di
ogni ordine e grado sono equiparate ad aziende di tipo B, per le quali
il corso di formazione per addetti al Primo Soccorso dura 12 ore
Sì, se non ci sono gravi motivi
il D.Lgs. 626/94 (art. 12) impone l'obbligo di accettare l'incarico;
ne consegue anche l'obbligo della formazione, così come previsto
dal D.M. 388/043
Non esiste una vera e propria abilitazione
per la realizzazione di corsi per incaricati di Primo Soccorso (così
come per i corsi antincendio). L'unico vincolo imposto dal D.M. 388/03
è che a tenere il corso sia un medico (anche generico), che può
tuttavia avvalersi della collaborazione di personale infermieristico
per le parti pratiche e le esercitazioni previste dal programma del
corso. È bene inoltre che sia il medico stesso a firmare l'attestato
di frequenza del corso, il quale, si noti, non prevede la verifica finale
d'apprendimento.
No, la formazione iniziale (di 12 ore)
non va ripetuta. Tuttavia il D.M. 388/03 stabilisce che gli incaricati
di PS partecipino con cadenza triennale a brevi corsi di rinforzo, normalmente
della durata di 3 o 4 ore. Va solo precisato che quest'obbligo (e, viceversa,
questo diritto per l'incaricato) riguarda solo le persone che, allo
scadere dei tre anni dalla prima formazione (o dall'ultimo corso di
rinforzo), stanno ricoprendo il ruolo di incaricato di PS e non quindi
tutti quelli che hanno ricevuto una formazione sul PS, anche se poi
non rivestono più il ruolo di incaricato (semmai questi faranno
il corso di rinforzo solo alla prima nuova nomina del DS).
La normativa non stabilisce in modo
preciso il numero di incaricati di Primo Soccorso necessari in un'azienda.
Il D.Lgs. 626/94 (art. 12) dice esclusivamente che, al fine di designare
i lavoratori incaricati delle emergenze, il datore di lavoro "terrà
conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda". Analogamente,
anche per la scuola non esistono indicazioni numeriche tassative. Rispetto
al PS, il Ministero dell'Istruzione, nella nota emanata a corredo della
prima assegnazione di fondi relativi alla formazione delle "figure
sensibili", ha suggerito il criterio empirico, grossolano e assolutamente
non vincolante di 2 persone per edificio scolastico. Da questo valore
si può partire per giungere, dopo aver effettuato una serie di
considerazioni, ad un numero di incaricati ragionevole e sufficiente.
Le considerazioni da fare per arrivare a tale numero possono tener conto
ad esempio: delle dimensioni della scuola (numero e dislocazione delle
sedi) e della sua complessità organizzativa (orari, turni di
lavoro, reperibilità, ecc.), del tipo e della frequenza delle
attività a rischio d'infortunio (laboratori, palestra, parco
giochi esterno, ecc.), del tipo d'utenza (età degli allievi),
del personale in servizio abitualmente (numero, tipologia, dislocazione,
ecc.). A detta dello scrivente, il numero suggerito dal Ministero è
il più delle volte sottostimato rispetto alle reali necessità
di una scuola (salvo casi estremi o particolari).
Sì, se non ci sono gravi motivi
il D.Lgs. 626/94 (art. 12) impone l'obbligo di accettare l'incarico;
ne consegue anche l'obbligo della formazione, così come previsto
dal D.M. 10/3/98
Dipende dalle dimensioni del plesso
dove lei lavora abitualmente; se ci sono più di 300 persone (allievi
compresi), alla fine del corso dovrà sostenere un esame presso
il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, altrimenti no (D.M. 10/3/98)
Dipende dalle dimensioni del plesso
dove lei lavora abitualmente; se ci sono più di 1000 persone
(allievi compresi), il corso dura 16 ore, altrimenti 8 ore (D.M. 10/3/98)
Non esiste una vera e propria abilitazione
per la realizzazione di corsi per addetti alla lotta antincendio e alla
prevenzione incendi (così come per i corsi di Primo Soccorso).
Va da sé che, visto il programma dei corsi previsto dall'allegato
IX del D.M. 10/3/98, l'agenzia che eroga il corso deve essere particolarmente
qualificata in materia e gli istruttori che affiancano i corsisti nelle
prove pratiche devono essere estremamente preparati e sicuri nei loro
comportamenti, specie nell'atto di accostarsi al fuoco.
Il D.M. 10/3/98 stabilisce modalità
e contenuti dei corsi antincendio per tutte le categorie di aziende,
in base al rischio d'incendio. Gli edifici scolastici sono classificati
a "rischio d'incendio medio" (corsi di 8 ore) se non si superano
le 1000 presenze contemporanee e a "rischio d'incendio elevato"
(corsi di 16 ore) se si superano le 1000 presenze contemporanee. Inoltre,
sempre per rimanere nell'ambito scolastico, lo stesso decreto stabilisce
che i corsisti devono acquisire un attestato di idoneità tecnica
alla mansione di addetto antincendio (esame finale) se nell'edificio
scolastico in cui operano si superano le 300 presenze contemporanee.
Rispetto al dettato del D.M. 10/3/98, la convenzione stipulata tra il
Ministero dell'Istruzione e quello dell'Interno prevede un corso particolare,
da effettuarsi obbligatoriamente con il Comando provinciale dei Vigili
del fuoco. A prescindere dal rischio d'incendio dell'edificio scolastico
(medio o alto che sia), il corso ha una durata complessiva di 16 ore,
di cui però solo 8 in presenza (con le stesse caratteristiche
e contenuti di un corso per "rischio d'incendio medio") e
un tempo, quantificato convenzionalmente in altre 8 ore, impiegato da
ogni singolo corsista in un percorso di autoformazione su CD multimediale.
A prescindere dal numero delle presenze contemporanee (se maggiore di
300 o no), segue poi l'esame finale obbligatorio, per acquisire l'attestato
di idoneità tecnica. Al termine di questo iter formativo, comunque,
al corsista viene rilasciato un attestato di corso per "rischio
d'incendio elevato" (equivalente cioè a 16 ore di corso,
tutte in presenza). Si precisa, comunque, che la realizzazione dei corsi
antincendio in regime di convenzione con i Vigili del fuoco non è
assolutamente obbligatoria, restando perciò una libera scelta
di ogni istituzione scolastica.
No, la formazione iniziale non va ripetuta.
Il D.M. 10/3/98 (allegato VII) stabilisce però che, con cadenza
almeno annuale, gli addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione
incendi facciano delle esercitazioni "per mettere in pratica le
procedure d'esodo e di primo intervento". Tenendo conto che il
D.M. 26/8/92 stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado devono
essere effettuate due prove d'evacuazione all'anno, si può affermare
che, rispettando il dettato del decreto del 1992 e, naturalmente, coinvolgendo
in queste prove tutti gli addetti, almeno in linea teorica la scuola
è a posto rispetto all'obbligo di esercitazioni periodiche previsto
dal D.M. 10/3/98. Tuttavia, a ben leggere l'allegato VII, parrebbe necessario
organizzare anche delle esercitazioni supplementari di spegnimento fuoco
e di utilizzo dei presidi antincendio (idranti, naspi, ecc.). La scuola
che, oltre alle due prove d'evacuazione all'anno, riesce ad effettuare
anche queste esercitazioni può considerarsi assolutamente tranquilla.
La normativa non stabilisce in modo
preciso il numero di addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione
incendi necessari in un'azienda. Il D.Lgs. 626/94 (art. 12) dice esclusivamente
che, al fine di designare i lavoratori incaricati delle emergenze, il
datore di lavoro "terrà conto delle dimensioni e dei rischi
specifici dell'azienda". Analogamente, anche per la scuola non
esistono indicazioni numeriche tassative. Rispetto alla lotta antincendio,
il Ministero dell'Istruzione, nella nota emanata a corredo della prima
assegnazione di fondi relativi alla formazione delle "figure sensibili",
ha suggerito il criterio empirico, grossolano e assolutamente non vincolante
di 2 persone per piano per edificio scolastico. Da questo valore si
può partire per giungere, dopo aver effettuato una serie di considerazioni,
ad un dimensionamento ragionevole e sufficiente della squadra antincendio.
Le considerazioni da fare per arrivare a tale dimensionamento possono
tener conto ad esempio: delle dimensioni della scuola (numero e dislocazione
delle sedi) e della sua complessità organizzativa (orari, turni
di lavoro, reperibilità, ecc.), del tipo e della frequenza delle
attività a rischio d'incendio che vengono effettuate abitualmente
(laboratori, lavorazioni, ecc.), dei luoghi a maggior rischio in caso
d'incendio presenti (centrali termiche, depositi di prodotti infiammabili,
ecc.), del tipo d'utenza (età degli allievi) e delle caratteristiche
strutturali degli edifici (vie d'esodo, spazi aperti, complessità
strutturale, ecc.), del personale in servizio abitualmente (numero,
tipologia, dislocazione, ecc.). A detta dello scrivente, il numero suggerito
dal Ministero è il più delle volte sovrastimato rispetto
alle reali necessità di una scuola (salvo casi estremi o particolari).
In questo caso i lavoratori (tutti,
esclusi gli studenti) possono eleggere RLS uno di loro (purché
questo sia consenziente); se nessuno vuole farlo, vorrà dire
che, finché le cose rimarranno così, si starà senza
RLS (la cui designazione è un'opportunità, non un obbligo)
No, non è un obbligo; però,
secondo il pensiero comune, se non vuole fare la formazione (che gli
spetta di diritto e in orario di servizio), è meglio che ceda
il posto a qualcun altro, perché non sembra essere la persona
più adatta a svolgere quel ruolo; se invece ha già seguito
un corso in precedenza (minimo 32 ore), allora è esonerato dal
seguirne un altro.
No, pur avendo acquisito sicuramente
una certa esperienza sui temi della sicurezza e sulla sua gestione in
ambito scolastico, il ruolo e le competenze richieste ad un RLS sono
comunque diversi da quelli del Responsabile o dell'Addetto del SPP.
Ma anche prescindendo da questa considerazione molto pragmatica, il
D.Lgs. 195/03 e il successivo accordo Governo-Regioni del 26 gennaio
2006 non fanno mai menzione di possibili crediti professionali acquisiti
dai Rappresentanti rispetto al ruolo di RSPP o di ASPP. Gli ex RLS,
che fossero chiamati dal DS a ricoprire il ruolo di RSPP o di ASPP,
ai fini della formazione vanno perciò considerati alla stregua
di una qualsiasi persona che vi si accosti per la prima volta.
Il D.Lgs. 626/94 (art. 18) stabilisce
il numero minimo di RLS che i lavoratori possono nominare: 1 fino a
200 dipendenti, 3 tra 200 e 1.000 dipendenti, 6 sopra i 1.000 dipendenti.
Per le scuole le regole non cambiano, fatto salvo che nel computo dei
dipendenti non si tiene conto degli allievi (si considera solo il personale
docente e ATA), per cui solo in alcuni grossi istituti si superano i
200 dipendenti. Quindi, in quasi tutte le scuole il rappresentante dei
lavoratori, quando c'è, è unico. Per altre considerazioni
sulla figura del RLS scolastico si rimanda ad un apposito
documento [Vedi] reperibile nel sito.
|