Istituto capofila: ITIS "MAX PLANCK"
via Franchini 1 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)
tel. 0422 6171 r.a. - fax 0422 617224
RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA
DELLA PROVINCIA DI TREVISO








   Home   FAQ
FAQ (Risposte alle domande più frequenti)
Ultimo aggiornamento della pagina 13/3/10

  • Responsanbile Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Simbolo:vai all'IndicaSimbolo: vai suSimbolo: vai  giù
     
    Open/close item Il mio preside può obbligarmi a fare il RSPP?
    No, il D.M. 382/98 dice esplicitamente che la persona individuata dal DS deve essere consenziente; il DS, se non trova nessuno all'interno della propria scuola, ha diverse altre opzioni, indicate dallo stesso decreto e dalla C.M. 119/99, oltre naturalmente a potersi sempre autonominare RSPP (se ha meno di 200 dipendenti, allievi esclusi)
    Open/close item Che differenza c'è tra addetti alle emergenze e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)?
    La differenza è notevole. Gli addetti alle emergenze sono le persone che, all'interno della scuola, sono state nominate dal DS incaricati di Primo Soccorso o addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi (la C.M. 119/99 le chiama genericamente "figure sensibili"); sono stati nominati perciò per occuparsi esclusivamente degli aspetti operativi delle emergenze. Gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono invece quelle persone (a volte poche o nessuna) che il DS ha individuato per coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nello svolgimento di tutte le incombenze che riguardano il Servizio, dalla valutazione dei rischi alla stesura e aggiornamento del Documento, dall'organizzazione delle emergenze alla formazione ed informazione dei lavoratori a tutte le attività connesse alla gestione della sicurezza.
    Open/close item Che formazione deve fare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?
    Se una persona viene nominata per la prima volta dal DS quale RSPP, deve obbligatoriamente frequentare un corso di 76 ore (questo per la Scuola e la Pubblica Amministrazione in genere), suddiviso in 3 moduli: il modulo A, di 28 ore, è di carattere generale, il modulo B, di 24 ore, è specifico per la Scuola e la PA, il modulo C, sempre di 24 ore, è ancora di carattere generale ma riguarda soprattutto gli aspetti gestionali e organizzativi. Ogni modulo prevede delle verifiche d'apprendimento e deve essere frequentato per almeno il 90% delle ore previste. Se una persona nominata quale RSPP ha invece un'esperienza pregressa pluriennale oppure dei titoli di studio specifici, ha diritto a delle riduzioni del percorso formativo, diversificate in base ai crediti che possiede. In ogni caso, comunque, deve frequentare almeno il modulo C, di 24 ore (per ulteriori informazioni si veda anche lo schema riassuntivo [Vedi] rintracciabile in questo stesso sito).
    Open/close item Che tipo di formazione deve fare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno?
    Il RSPP esterno (per intendersi, il consulente libero professionista) deve effettuare autonomamente e a proprie spese la formazione prevista dal D.Lgs. 195/03 e del successivo accordo Governo-Regioni del 26 gennaio 2006. Unico adempimento in capo al DS che intende nominarlo per la propria scuola è quello di assicurarsi che questi abbia frequentato e superato il modulo B per il gruppo ATECO n. 8 (Scuola e PA) oppure che, entro il 14 febbraio 2008, abbia seguito almeno 8 ore di aggiornamento relativamente allo stesso modulo.
    Open/close item Che formazione deve fare un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)?
    Se una persona viene nominata per la prima volta dal DS quale ASPP, deve obbligatoriamente frequentare un corso di 52 ore (questo per la Scuola e la Pubblica Amministrazione in genere), suddiviso in 2 moduli: il modulo A, di 28 ore, è di carattere generale, il modulo B, di 24 ore, è specifico per la Scuola e la PA. Ogni modulo prevede delle verifiche d'apprendimento e deve essere frequentato per almeno il 90% delle ore previste. Se una persona nominata quale ASPP ha invece un'esperienza pregressa pluriennale oppure dei titoli di studio specifici, ha diritto a delle riduzioni del percorso formativo, diversificate in base ai crediti che possiede (per ulteriori informazioni si veda anche lo schema riassuntivo [Vedi] rintracciabile in questo stesso sito).
    Open/close item Di quante persone deve essere formato il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) scolastico?
    La normativa non stabilisce in modo preciso il numero dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il D.Lgs. 626/94 (art. 8) parla genericamente di "una o più persone, in numero sufficiente", si intende a svolgere quanto richiesto dal successivo art. 9 e, soprattutto, in relazione alle caratteristiche, alla complessità, alle dimensioni e alle attività dell'azienda. Il concetto è facilmente traducibile per l'ambito scolastico. Normalmente si suggerisce che, nel comporre il SPP, il DS tenga conto delle competenze necessarie (tecniche, organizzativo-procedurali, metodologico-didattiche, informatiche) e/o dei ruoli istituzionali utili (direttivi, di coordinamento, amministrativi, tecnici). Tuttavia bisogna anche fare i conti con altri vincoli (la formazione necessaria, le risorse finanziarie, ecc.), che spesso impongono scelte più semplici ed economiche, anche se a volte meno efficaci. A parere ed esperienza di chi scrive, comunque, mentre per una scuola di piccole dimensioni (una primaria con pochi plessi o una secondaria di primo grado) possono essere sufficienti una o due persone, in un istituto complesso (una primaria con tanti plessi, un comprensivo o una scuola superiore, specie se ad indirizzo tecnico o professionale) sarebbe sicuramente auspicabile poter arrivare anche a 4 o 5 persone.
    Open/close item Il preside può nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) diverso per ogni plesso della sua scuola?
    No, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è unico per ogni istituzione scolastica (come del resto per ogni azienda o unità produttiva) perché unico è il Servizio di Prevenzione e Protezione che il DS deve organizzare all'interno della propria scuola. Comunque, se l'istituzione scolastica è composta di diverse sedi o plessi (distanti tra loro), ha senz'altro senso porsi l'obiettivo di avere un referente per la sicurezza in ogni plesso, referente che potrebbe essere inquadrato o come vero e proprio Addetto del SPP oppure come collaboratore del Servizio, senza tuttavia farne parte. Questa seconda soluzione, che appare più agile e meno impegnativa (si ricordi che gli Addetti del SPP devono essere formati), va comunque adottata con tutte le cautele del caso, perché anche ai referenti di sede o di plesso (figure non previste da alcuna normativa, men che meno scolastica) deve essere garantito un minimo di competenze sulla sicurezza (che non è detto che abbiano).

  • Primo Soccorso
  • Simbolo:vai all'IndicaSimbolo: vai suSimbolo: vai  giù
     
    Open/close item Quante ore dura il corso di Primo Soccorso?
    In base al D.M. 388/03, le scuole di ogni ordine e grado sono equiparate ad aziende di tipo B, per le quali il corso di formazione per addetti al Primo Soccorso dura 12 ore
    Open/close item Se il mio preside mi nomina incaricato di Primo Soccorso, sono obbligato ad accettare l'incarico? E se sì, sono obbligato a partecipare al corso di Primo Soccorso?
    Sì, se non ci sono gravi motivi il D.Lgs. 626/94 (art. 12) impone l'obbligo di accettare l'incarico; ne consegue anche l'obbligo della formazione, così come previsto dal D.M. 388/043
    Open/close item Quali soggetti sono abilitati a tenere corsi per incaricati di Primo Soccorso?
    Non esiste una vera e propria abilitazione per la realizzazione di corsi per incaricati di Primo Soccorso (così come per i corsi antincendio). L'unico vincolo imposto dal D.M. 388/03 è che a tenere il corso sia un medico (anche generico), che può tuttavia avvalersi della collaborazione di personale infermieristico per le parti pratiche e le esercitazioni previste dal programma del corso. È bene inoltre che sia il medico stesso a firmare l'attestato di frequenza del corso, il quale, si noti, non prevede la verifica finale d'apprendimento.
    Open/close item Gli incaricati di Primo Soccorso devono rifare la formazione ogni tot anni?
    No, la formazione iniziale (di 12 ore) non va ripetuta. Tuttavia il D.M. 388/03 stabilisce che gli incaricati di PS partecipino con cadenza triennale a brevi corsi di rinforzo, normalmente della durata di 3 o 4 ore. Va solo precisato che quest'obbligo (e, viceversa, questo diritto per l'incaricato) riguarda solo le persone che, allo scadere dei tre anni dalla prima formazione (o dall'ultimo corso di rinforzo), stanno ricoprendo il ruolo di incaricato di PS e non quindi tutti quelli che hanno ricevuto una formazione sul PS, anche se poi non rivestono più il ruolo di incaricato (semmai questi faranno il corso di rinforzo solo alla prima nuova nomina del DS).
    Open/close item Quanti incaricati di Primo Soccorso servono in una scuola?
    La normativa non stabilisce in modo preciso il numero di incaricati di Primo Soccorso necessari in un'azienda. Il D.Lgs. 626/94 (art. 12) dice esclusivamente che, al fine di designare i lavoratori incaricati delle emergenze, il datore di lavoro "terrà conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda". Analogamente, anche per la scuola non esistono indicazioni numeriche tassative. Rispetto al PS, il Ministero dell'Istruzione, nella nota emanata a corredo della prima assegnazione di fondi relativi alla formazione delle "figure sensibili", ha suggerito il criterio empirico, grossolano e assolutamente non vincolante di 2 persone per edificio scolastico. Da questo valore si può partire per giungere, dopo aver effettuato una serie di considerazioni, ad un numero di incaricati ragionevole e sufficiente. Le considerazioni da fare per arrivare a tale numero possono tener conto ad esempio: delle dimensioni della scuola (numero e dislocazione delle sedi) e della sua complessità organizzativa (orari, turni di lavoro, reperibilità, ecc.), del tipo e della frequenza delle attività a rischio d'infortunio (laboratori, palestra, parco giochi esterno, ecc.), del tipo d'utenza (età degli allievi), del personale in servizio abitualmente (numero, tipologia, dislocazione, ecc.). A detta dello scrivente, il numero suggerito dal Ministero è il più delle volte sottostimato rispetto alle reali necessità di una scuola (salvo casi estremi o particolari).

  • Antincendio
  • Simbolo:vai all'IndicaSimbolo: vai suSimbolo: vai  giù
     
    Open/close item Se il mio preside mi nomina addetto alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi, sono obbligato ad accettare l'incarico? E se sì, sono obbligato a partecipare al corso antincendio?
    Sì, se non ci sono gravi motivi il D.Lgs. 626/94 (art. 12) impone l'obbligo di accettare l'incarico; ne consegue anche l'obbligo della formazione, così come previsto dal D.M. 10/3/98
    Open/close item Quando ho finito il corso antincendio devo per forza fare l'esame finale?
    Dipende dalle dimensioni del plesso dove lei lavora abitualmente; se ci sono più di 300 persone (allievi compresi), alla fine del corso dovrà sostenere un esame presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, altrimenti no (D.M. 10/3/98)
    Open/close item Quante ore dura il corso antincendio?
    Dipende dalle dimensioni del plesso dove lei lavora abitualmente; se ci sono più di 1000 persone (allievi compresi), il corso dura 16 ore, altrimenti 8 ore (D.M. 10/3/98)
    Open/close item Quali soggetti sono abilitati a tenere corsi per addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi?
    Non esiste una vera e propria abilitazione per la realizzazione di corsi per addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi (così come per i corsi di Primo Soccorso). Va da sé che, visto il programma dei corsi previsto dall'allegato IX del D.M. 10/3/98, l'agenzia che eroga il corso deve essere particolarmente qualificata in materia e gli istruttori che affiancano i corsisti nelle prove pratiche devono essere estremamente preparati e sicuri nei loro comportamenti, specie nell'atto di accostarsi al fuoco.
    Open/close item Che cosa significa, in pratica, fare i corsi per l'antincendio in regime di convenzione con i Vigili del fuoco?
    Il D.M. 10/3/98 stabilisce modalità e contenuti dei corsi antincendio per tutte le categorie di aziende, in base al rischio d'incendio. Gli edifici scolastici sono classificati a "rischio d'incendio medio" (corsi di 8 ore) se non si superano le 1000 presenze contemporanee e a "rischio d'incendio elevato" (corsi di 16 ore) se si superano le 1000 presenze contemporanee. Inoltre, sempre per rimanere nell'ambito scolastico, lo stesso decreto stabilisce che i corsisti devono acquisire un attestato di idoneità tecnica alla mansione di addetto antincendio (esame finale) se nell'edificio scolastico in cui operano si superano le 300 presenze contemporanee. Rispetto al dettato del D.M. 10/3/98, la convenzione stipulata tra il Ministero dell'Istruzione e quello dell'Interno prevede un corso particolare, da effettuarsi obbligatoriamente con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco. A prescindere dal rischio d'incendio dell'edificio scolastico (medio o alto che sia), il corso ha una durata complessiva di 16 ore, di cui però solo 8 in presenza (con le stesse caratteristiche e contenuti di un corso per "rischio d'incendio medio") e un tempo, quantificato convenzionalmente in altre 8 ore, impiegato da ogni singolo corsista in un percorso di autoformazione su CD multimediale. A prescindere dal numero delle presenze contemporanee (se maggiore di 300 o no), segue poi l'esame finale obbligatorio, per acquisire l'attestato di idoneità tecnica. Al termine di questo iter formativo, comunque, al corsista viene rilasciato un attestato di corso per "rischio d'incendio elevato" (equivalente cioè a 16 ore di corso, tutte in presenza). Si precisa, comunque, che la realizzazione dei corsi antincendio in regime di convenzione con i Vigili del fuoco non è assolutamente obbligatoria, restando perciò una libera scelta di ogni istituzione scolastica.
    Open/close item Gli addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi devono rifare la formazione ogni tot anni?
    No, la formazione iniziale non va ripetuta. Il D.M. 10/3/98 (allegato VII) stabilisce però che, con cadenza almeno annuale, gli addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi facciano delle esercitazioni "per mettere in pratica le procedure d'esodo e di primo intervento". Tenendo conto che il D.M. 26/8/92 stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado devono essere effettuate due prove d'evacuazione all'anno, si può affermare che, rispettando il dettato del decreto del 1992 e, naturalmente, coinvolgendo in queste prove tutti gli addetti, almeno in linea teorica la scuola è a posto rispetto all'obbligo di esercitazioni periodiche previsto dal D.M. 10/3/98. Tuttavia, a ben leggere l'allegato VII, parrebbe necessario organizzare anche delle esercitazioni supplementari di spegnimento fuoco e di utilizzo dei presidi antincendio (idranti, naspi, ecc.). La scuola che, oltre alle due prove d'evacuazione all'anno, riesce ad effettuare anche queste esercitazioni può considerarsi assolutamente tranquilla.
    Open/close item Quanti addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi servono in una scuola?
    La normativa non stabilisce in modo preciso il numero di addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi necessari in un'azienda. Il D.Lgs. 626/94 (art. 12) dice esclusivamente che, al fine di designare i lavoratori incaricati delle emergenze, il datore di lavoro "terrà conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda". Analogamente, anche per la scuola non esistono indicazioni numeriche tassative. Rispetto alla lotta antincendio, il Ministero dell'Istruzione, nella nota emanata a corredo della prima assegnazione di fondi relativi alla formazione delle "figure sensibili", ha suggerito il criterio empirico, grossolano e assolutamente non vincolante di 2 persone per piano per edificio scolastico. Da questo valore si può partire per giungere, dopo aver effettuato una serie di considerazioni, ad un dimensionamento ragionevole e sufficiente della squadra antincendio. Le considerazioni da fare per arrivare a tale dimensionamento possono tener conto ad esempio: delle dimensioni della scuola (numero e dislocazione delle sedi) e della sua complessità organizzativa (orari, turni di lavoro, reperibilità, ecc.), del tipo e della frequenza delle attività a rischio d'incendio che vengono effettuate abitualmente (laboratori, lavorazioni, ecc.), dei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio presenti (centrali termiche, depositi di prodotti infiammabili, ecc.), del tipo d'utenza (età degli allievi) e delle caratteristiche strutturali degli edifici (vie d'esodo, spazi aperti, complessità strutturale, ecc.), del personale in servizio abitualmente (numero, tipologia, dislocazione, ecc.). A detta dello scrivente, il numero suggerito dal Ministero è il più delle volte sovrastimato rispetto alle reali necessità di una scuola (salvo casi estremi o particolari).

  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  • Simbolo:vai all'IndicaSimbolo: vai suSimbolo: vai  giù
     
    Open/close item Se nessun RSU vuole fare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), cosa si fa?
    In questo caso i lavoratori (tutti, esclusi gli studenti) possono eleggere RLS uno di loro (purché questo sia consenziente); se nessuno vuole farlo, vorrà dire che, finché le cose rimarranno così, si starà senza RLS (la cui designazione è un'opportunità, non un obbligo)
    Open/close item Se uno viene designato Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è obbligato a fare la formazione?
    No, non è un obbligo; però, secondo il pensiero comune, se non vuole fare la formazione (che gli spetta di diritto e in orario di servizio), è meglio che ceda il posto a qualcun altro, perché non sembra essere la persona più adatta a svolgere quel ruolo; se invece ha già seguito un corso in precedenza (minimo 32 ore), allora è esonerato dal seguirne un altro.
    Open/close item Una persona che ha fatto per diversi anni il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può fare il Responsabile o l'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) senza fare alcun corso?
    No, pur avendo acquisito sicuramente una certa esperienza sui temi della sicurezza e sulla sua gestione in ambito scolastico, il ruolo e le competenze richieste ad un RLS sono comunque diversi da quelli del Responsabile o dell'Addetto del SPP. Ma anche prescindendo da questa considerazione molto pragmatica, il D.Lgs. 195/03 e il successivo accordo Governo-Regioni del 26 gennaio 2006 non fanno mai menzione di possibili crediti professionali acquisiti dai Rappresentanti rispetto al ruolo di RSPP o di ASPP. Gli ex RLS, che fossero chiamati dal DS a ricoprire il ruolo di RSPP o di ASPP, ai fini della formazione vanno perciò considerati alla stregua di una qualsiasi persona che vi si accosti per la prima volta.
    Open/close item Quanti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ci possono essere in una scuola?
    Il D.Lgs. 626/94 (art. 18) stabilisce il numero minimo di RLS che i lavoratori possono nominare: 1 fino a 200 dipendenti, 3 tra 200 e 1.000 dipendenti, 6 sopra i 1.000 dipendenti. Per le scuole le regole non cambiano, fatto salvo che nel computo dei dipendenti non si tiene conto degli allievi (si considera solo il personale docente e ATA), per cui solo in alcuni grossi istituti si superano i 200 dipendenti. Quindi, in quasi tutte le scuole il rappresentante dei lavoratori, quando c'è, è unico. Per altre considerazioni sulla figura del RLS scolastico si rimanda ad un apposito documento [Vedi] reperibile nel sito.


    Le risposte sono a cura del prof. Alberto Cesco Frare, Coordinatore della Rete di Agenzie per la Sicurezza ( cescofrare@reteagenziesicurezza.it )