Decreto
Legislativo 23 giugno 2003, n.195
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in particolare
l'articolo 21;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 gennaio 2003;
Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
giugno 2003;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle attivitą
produttive, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1.
Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini
e capacitą adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacitą e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
2.
Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacitą adeguate»
sono sostituite dalle seguenti: «delle capacitą e dei requisiti professionali
di cui all'articolo 8-bis».
3.
Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacitą adeguate»
sono sostituite dalle seguenti: «le capacitą e i requisiti professionali di
cui all'articolo 8-bis».
Art.
2.
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626
1.
Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacitą e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).
- 1. Le capacitą ed i requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attivitą lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso
di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attivitą lavorative. In sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni
e province autonome, dalle universitą, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione
e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario possedere
un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi
di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivitą
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione"
o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro"
sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma
3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base
del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalitą di
versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano
i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le
maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attivitą a carico dei
partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti
delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale
medesimo.».
Art.
3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1.
Possono svolgere l'attivitą di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione
e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivitą medesima, professionalmente
o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire
un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo
capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2.
Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo
capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivitą di addetto o di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano
frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o
da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere
rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanitą
in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27
del 3 febbraio 1997.
3.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione,
le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano
ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e capacitą dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla
sentenza della Corte di giustizia della Comunitą europea del 15 novembre 2001,
nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.